Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:

  • a)ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalita' dei tagli;
  • b)ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;
  • c)ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;
  • d)ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

Testo vigente dal 27 ottobre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-10-09;950~art2 · fonte del testo

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