Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Non puo' essere nominato presidente chi rivesta la qualifica di dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il presidente ed i membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Nel caso di assenza dai lavori per un periodo superiore ai sei mesi, i membri del Consiglio possono essere sostituiti con le modalita' di cui al primo comma.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-12-10;693~art5 · fonte del testo

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