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Miscellanea
Ripristino al 70° anno di eta' del limite massimo per il collocamento a riposo dei cancellieri e segretari giudiziari
Legge 30 giugno 1949, n. 365
- Aggiornato al
- 9 luglio 1949
- Articoli
- 5
- Versioni storiche
- 5
- Art. 1I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni di eta', sono…
- Art. 2Sono abrogati gli articoli 78 del regio decreto-legge 8 maggio 1824, n. 745 e 10 del…
- Art. 3Nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e sino al 31…
- Art. 4Le disposizioni del precedente articolo si applicano altresi' ai cancellieri e segretari…
- Art. 5La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
