[1]Fermo restando il disposto dell'art. 1, nn. 6, 7 e 8, il riposo settimanale del personale addetto ai lavori agricoli sara' regolato dai contratti collettivi di lavoro.

[2]Si intendono per lavori agricoli la coltivazione della terra e dei boschi e l'allevamento del bestiame, nonche' le operazioni connesse, quando siano compiute in nome e per conto della stessa persona che esercita l'azienda per la coltivazione o l'allevamento e costituiscano un accessorio di tale azienda.

Testo vigente dal 17 marzo 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art8 · fonte del testo

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