[1]Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

[2]1° la legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;

[3]2° il regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende commerciali e negli esercizi pubblici, approvato con R. decreto 7 novembre 1907, n. 807;

[4]3° il regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione delle legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende industriali;

[5]4° il R. decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1933, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali;

[6]5° il regolamento sul riposo festivo nelle aziende giornalistiche, approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1393, e modificato dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2236;

[7]6° l'art. 2 della legge 21 giugno 1928, n. 1607, sulla abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'« Agenzia Stefani » dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali;

[8]7° l'art. 1 del R. decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 13, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che stabilisce penalita' per le infrazioni al riposo festivo nelle aziende dei giornali;

[9]8° gli articoli 1 e 2 lettera a) della legge 16 giugno 1932, n. 973, sul riposo settimanale e festivo del commercio.

[10]Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Testo vigente dal 17 marzo 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art29 · fonte del testo

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