I diritti di cancelleria spettanti ai segretari comunali ed ai dipendenti dei comuni che esercitano le funzioni di cancellieri o di cancellieri aggiunti presso gli uffici di conciliazione non possono superare, durante l'anno, la meta' dello stipendio, salvo le riduzioni prescritte dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, e dall'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, quando ne ricorra l'applicazione. Nel caso di cumulo fra i diritti di cui al comma precedente e quelli di segreteria, l'importo massimo complessivamente attribuibile non puo' superare quello risultante dal precedente comma maggiorato di altro importo commisurato al 35 per cento degli assegni per carico di famiglia. Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri e ai cancellieri aggiunti, ai sensi dei commi precedenti, sono devolute al comune e destinate al funzionamento degli uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento dei compensi dei messi di conciliazione e degli amanuensi non dipendenti dalle amministrazioni comunali.

Testo vigente dal 27 marzo 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-02-24;93~artunico · fonte del testo

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