Art. 6 — Attribuzioni della commissione

La commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato ha le seguenti funzioni:

  • a)determina le forme di attivita' piu' opportune e convenienti, con le quali possono essere attuati gli scopi di cui all'articolo 2;
  • b)traccia le direttive di massima per il funzionamento dell'Ufficio centrale e delle sezioni;
  • c)autorizza l'erogazione dei fondi occorrenti quando l'importo delle singole spese ecceda la somma di lire 3 milioni;
  • d)provvede all'istituzione, soppressione e fusione di sezioni del dopolavoro monopoli di Stato;
  • e)stabilisce l'ammontare delle quote di iscrizione;
  • f)determina l'ammontare dei contributi che le sezioni devono versare all'ufficio centrale in relazione ai proventi delle attivita' esplicate dalle sezioni stesse. Le deliberazioni della commissione sono verbalizzate in apposito registro.

Testo vigente dal 5 maggio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-04-01;217~art6 · fonte del testo

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