Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 9 si osserveranno, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme statutarie in vigore e quelle relative al Museo coloniale ed alla biblioteca, e gli organi esistenti attualmente continueranno ad esercitare la propria funzione. Per il disimpegno dei servizi e funzioni devoluti all'istituto a mente del precedente art. 1, e fino all'emanazione del provvedimento di cui al seguente art. 9, viene provveduto col personale attualmente dipendente dall'Istituto e con quello previsto dallo statuto vigente. Le parole "Ministero dell'Africa italiana" inserite nelle norme vigenti per l'Istituto sono sostituite dalle seguenti: "Ministero degli affari esteri".

Testo vigente dal 30 marzo 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-15;154~art8 · fonte del testo

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