Il fondo d'esercizio annuo e' costituito:

  • 1)dalle eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio finanziario, che a cominciare dal 1 luglio 1954, ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno;
  • 2)dalle quote dei soci annuali e dei soci aderenti;
  • 3)dalle rendite del patrimonio;
  • 4)dai contributi dello Stato, di enti e di persone, che non siano destinati ad aumento del patrimonio od a particolari destinazioni;
  • 5)dai proventi della vendita di pubblicazioni;
  • 6)dai proventi dei diritti di accesso al Museo;
  • 7)dai proventi per prestazioni effettuate per conto di Amministrazioni non statali e privati;
  • 8)dai proventi di qualsiasi specie derivanti dalla esplicazione delle proprie attivita'.

Testo vigente dal 30 marzo 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-15;154~art5 · fonte del testo

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