Per essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero, le associazioni di operatori economici di cui all'articolo 1 debbono dimostrare di avere svolto attivita' in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici per almeno due anni. Il riconoscimento viene concesso con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri, quando l'attivita' della Camera risponda ad un reale interesse degli scambi commerciali con l'Italia. La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento deve essere inoltrata tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente e deve essere corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'elenco dei soci e delle cariche sociali, dai bilanci consuntivi degli ultimi due anni e da una relazione dimostrativa dell'attivita' svolta.

Testo vigente dal 21 luglio 1970

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-07-01;518~art2 · fonte del testo

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