In attesa della disciplina organica di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro puo' indire speciali concorsi su base regionale e interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente articolo 3, comma 1, che risulteranno disponibili dopo l'attuazione delle norme contenute nel successivo articolo 8. Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati, qualora non sia stata ancora emanata la nuova disciplina dei concorsi prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. All'uopo si dovra' tener conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge. In deroga al disposto del precedente comma e' data al Ministro del tesoro la facolta' di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, quarta e sesta qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturita' e la professionalita' dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere. In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, potra' disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1 gennaio 1979 per le qualifiche iniziali dei ruoli dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato.

Testo vigente dal 21 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-07;427~art4 · fonte del testo

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