Art. 86 — Facoltà di opzione per il trattamento pensionistico previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595

I titolari di pensione liquidata secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, possono optare per il trattamento di pensione di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalla presente legge. Gli effetti dell'opzione decorrono dal 1 gennaio 1965, se la relativa domanda sia presentata entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; se la domanda sia presentata oltre il termine suddetto, gli effetti della opzione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per la determinazione del trattamento previsto dal primo comma del presente articolo si applicano, secondo la decorrenza originaria delle pensioni, le disposizioni che la presente legge prevede rispettivamente per le pensioni aventi decorrenza sino al 1 gennaio 1965 incluso, ovvero posteriore.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art86 · fonte del testo

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