Art. 61 — La retribuzione contributiva

I contributi dovuti, dalle aziende e dal personale di cui al precedente articolo 58, alla Gestione speciale, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ed all'assicurazione contro la tubercolosi nonche' quelli dovuti all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, sono calcolati in base alla retribuzione assoggettabile a contributo secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Il contributo, per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 58, e' versato all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, sia per la parte a carico del dirigente sia per la parte a carico dell'azienda, per essere poi da questi trasferito alla Gestione speciale. Il contributo di cui al precedente comma e' dovuto nella misura globale stabilita dall'articolo 62 della presente legge sulla retribuzione riferita, per pari anzianita' di servizio e di grado, alla qualifica immediatamente inferiore a quella di dirigente, tenuto conto del ruolo o della categoria attribuibili allo iscritto. Per la parte di retribuzione eccedente restano ferme le norme di leggi e contrattuali collettive che disciplinano, per i dirigenti delle societa' di cui all'articolo 58, la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art61 · fonte del testo

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