Art. 17 — Pensione di superstiti

Nel caso di morte del pensionato o dello iscritto che, alla data del decesso risulti in possesso delle condizioni di pensionabilita' previste dall'articolo 15 della presente legge, lettere a), b), e c), ovvero nel caso di morte dell'iscritto che sia deceduto per infortunio, occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio, o per malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, spetta ai superstiti una pensione da calcolare secondo le stesse aliquote stabilite dalle corrispondenti disposizioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni. I beneficiari della pensione di cui al precedente comma sono quelli previsti dalle corrispondenti disposizioni riguardanti l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Le stesse disposizioni disciplinano i casi di esclusione e di perdita del diritto a pensione. La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art17 · fonte del testo

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