Art. 8 — Il Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
- a)elegge il presidente della Cassa, il vice presidente e gli altri membri della Giunta esecutiva;
- b)predispone i bilanci preventivi e consuntivi tenendo conto dei termini fissati nel successivo articolo 29;
- c)delibera sugli investimenti patrimoniali;
- d)delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni;
- e)decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta;
- f)adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dai regolamenti e dal Comitato dei delegati.
Testo vigente dal 27 febbraio 1967
