Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

  • a)elegge il presidente della Cassa, il vice presidente e gli altri membri della Giunta esecutiva;
  • b)predispone i bilanci preventivi e consuntivi tenendo conto dei termini fissati nel successivo articolo 29;
  • c)delibera sugli investimenti patrimoniali;
  • d)delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni;
  • e)decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta;
  • f)adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dai regolamenti e dal Comitato dei delegati.

Testo vigente dal 27 febbraio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art8 · fonte del testo

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