Possono essere iscritti, su domanda, all'assicurazione volontaria contro la malattia tutti gli iscritti alla Cassa nonche' i titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa, con esclusione di coloro che siano soggetti ad una qualsiasi forma obbligatoria di assicurazione o assistenza malattia. A seguito della avvenuta adesione alla predetta assicurazione volontaria, le relative prestazioni sono corrisposte sia all'iscritto che ai seguenti familiari conviventi e a carico:

  • a)il coniuge, purche' non separato legalmente per sua colpa;
  • b)i figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di eta' minore degli anni 21 o anche di eta' superiore so inabili al lavoro;
  • c)gli ascendenti di eta' superiore ai 55 se donne e 60 se uomini.

Testo vigente dal 27 febbraio 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art23 · fonte del testo

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