Art. 10 — Classificazione dei concorrenti e formazione delle graduatorie

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi degli articoli 8 e 9, le Commissioni formano le graduatorie. Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo vigente dal 21 agosto 1962

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-01;1206~art10 · fonte del testo

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