[1]A sgravio totale o parziale degli obblighi assunti dagli enti per l'istituzione e il mantenimento di scuole e istituti, possono essere accettati gli eventuali contributi di altri enti o di privati.

[2]Tali contributi debbono essere garantiti dagli enti che inizialmente li avevano assunti.

[3]Oltre che nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero dell'educazione nazionale puo', nei limiti degli stanziamenti di bilancio, assumere l'onere parziale degli interessi quando le scuole, gli istituti o gli enti che contribuiscono al loro mantenimento, contraggono mutui, a condizioni di favore, con istituti di credito, per provvedere alla costruzione, all'acquisto, all'adattamento, all'ampliamento dei locali per le Regie scuole e i Regi istituti d'istruzione tecnica ed al loro arredamento.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art25 · fonte del testo

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