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Lavoro
Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale
Legge 16 agosto 1962, n. 1417
- Aggiornato al
- 27 aprile 1982
- Articoli
- 49
- Versioni storiche
- 59
Titolo primo — Carattere e finalità dell'Enteartt. 1-3
Titolo secondo — Organi dell'Enteartt. 4-18
- Art. 4Sono organi dell'Ente: 1) il presidente; 2) il Consiglio nazionale; 3) il Comitato…
- Art. 5Il presidente e' eletto dal Comitato direttivo, che lo sceglie tra i membri dello stesso…
- Art. 6Il Consiglio nazionale e' composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle…
- Art. 7Il Consiglio nazionale e' convocato dal presidente ordinariamente almeno una volta…
- Art. 8Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni 100 iscritte o…
- Art. 9La elezione dei rappresentanti delle iscritte, di cui al n. 1) dell'articolo 6, avviene…
- Art. 10Il Comitato direttivo e' composto: 1) dal presidente della Federazione nazionale dei…
- Art. 11Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente tutte…
- Art. 12Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri adottati dal Consiglio…
- Art. 13Il Comitato esecutivo rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Comitato…
- Art. 14Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi. Le riunioni del Comitato sono…
- Art. 15Spetta al Comitato esecutivo: 1) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti…
- Art. 16La convocazione dei componenti del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del…
- Art. 17Il Collegio dei sindaci e' composto: 1) da un componente effettivo e da uno supplente in…
- Art. 18Il direttore dell'Ente: a) sovraintende al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente; b)…
Titolo terzo — Finanziamento e gestione dell'Enteartt. 19-30
- Art. 19senza rubricaabrogato
- Art. 20Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme della…
- Art. 21I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dei Collegi provinciali delle ostetriche, in base…
- Art. 22senza rubricaabrogato
- Art. 23senza rubricaabrogato
- Art. 24senza rubricaabrogato
- Art. 25Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni per la previdenza e l'assistenza a…
- Art. 26La gestione previdenza e' finanziata con i seguenti mezzi 1) la quota parte del…
- Art. 27I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati: 1) in titoli…
- Art. 28La gestione assistenza e' finanziata con i seguenti mezzi 1) la quota di lire cinquemila…
- Art. 29L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre…
- Art. 30Ogni quattro anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della…
Titolo quarto — Trattamento di previdenzaartt. 31-36
- Art. 31Il trattamento di previdenza consiste in pensioni di invalidita' e vecchiaia. Gli oneri…
- Art. 32COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127
- Art. 33senza rubricaabrogato
- Art. 34La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le…
- Art. 35Per la dimostrazione dello stato di inabilita' totale e permanente l'iscritta deve…
- Art. 36Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle…
Titolo quinto — Trattamento di assistenzaartt. 37-39
Titolo sesto — Disposizioni comuni alle gestioniartt. 40-42
Titolo settimo — Disposizioni transitorie e finaliartt. 43-49
- Art. 43Alle iscritte alla data di applicazione della presente legge, le quali possano far valere…
- Art. 44La iscritta che ha raggiunto l'eta' minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a…
- Art. 45Agli effetti dell'anzianita' di contribuzione per conseguire le prestazioni di…
- Art. 46Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente provvedera' a…
- Art. 47Il primo bilancio tecnico dell'Ente e' predisposto entro tre anni dalla data di entrata…
- Art. 48L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale…
- Art. 49La legge 13 marzo 1958, n. 246, e' abrogata.
