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Amministrativo
Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del 50 per cento delle spese sostenute per i trasporti dei materiali inviati da Ginevra in Italia, o in transito per l'Italia, dalla Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale
Legge 10 agosto 1950, n. 876
- Aggiornato al
- 13 novembre 1950
- Articoli
- 5
- Versioni storiche
- 5
- Art. 1Sono assunte a carico dello Stato, fino al 30 giugno 1949, le spese relative al trasporto…
- Art. 2Le spese di cui all'art. 1 saranno rimborsate dal Tesoro all'Amministrazione delle…
- Art. 3Alla spesa derivante dalla presente legge sara' fatto fronte con riduzione di pari…
- Art. 4Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni…
- Art. 5La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
