Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facolta' di procedere al versamento di contributi integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'articolo 29, in relazione ad un numero continuativo di anni non superiore ai dieci precedenti a quello di approvazione della presente legge. La somma del contributo convenzionale e del contributo integrativo non puo' superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 17 fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo integrativo puo' essere rateizzato a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino ad un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica il primo comma dell'articolo 32 della legge 9 febbraio 1963, n. 160. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 2, comma 2, il reddito annuo professionale e' pari per ogni anno al decuplo della somma del contributo soggettivo convenzionale e del contributo integrativo di cui al comma 1 del presente articolo. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli agli iscritti.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;414~art31 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari