L'OPAFS e' autorizzata ad investire le proprie disponibilita' di cassa:

  • a)in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle degli istituti italiani di credito fondiario o in titoli equiparati;
  • b)in beni immobili occorrenti per i servizi dell'Opera o da cedersi in locazione ai canoni di mercato e previa costituzione di adeguata cauzione;
  • c)nei mutui al personale di cui al titolo III della presente legge;
  • d)in depositi fruttiferi presso l'Amministrazione postale, presso la Banca nazionale delle comunicazioni o presso altri istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale;
  • e)negli altri modi che potranno essere autorizzati con formale delibera del consiglio di amministrazione dell'OPAFS. I fondi di riserva disponibili possono essere utilizzati purche' i conseguenti investimenti patrimoniali presentino requisiti di liquidita' compatibili con le esigenze che debbono essere fronteggiate con i fondi medesimi.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art35 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari