Art. 27 — Organi dell'Ente di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro

Gli organi dell'Ente sono:

  • a)il presidente;
  • b)l'assemblea dei delegati;
  • c)il consiglio di amministrazione;
  • d)il collegio dei sindaci. Il presidente e i componenti degli organi collegiali di cui al comma 1 durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ai consigli provinciali dei consulenti del lavoro possono essere demandate dall'Ente speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali. L'Ente e' autorizzato a sostenere i relativi oneri secondo le modalita' e nelle entita' stabilite dall'assemblea dei delegati.

Testo vigente dal 10 agosto 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-08-05;249~art27 · fonte del testo

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