Per le cessazioni dal servizio contemplate dal precedente articolo:

  • a)la rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, qualora sussista il diritto a pensione, in nessun caso puo' essere considerata in un importo inferiore a quello indicato, in relazione agli anni di servizio utile, nella tabella l'unita' alla presente legge;
  • b)per i casi di pensioni indirette di privilegio e di riversibilita' di pensione diretta di privilegio, quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, la rendita citalizia di cui alla lettera a) del citato articolo 4 e' riversibile nella sua interezza:
  • c)il complessivo trattamento di pensione indiretta o di riversibilita' in nessun caso puo' essere inferiore a lire 195.000 annue oppure a lire 263.800 annue qualora si tratti di riversibilita' di pensione di privilegio nei casi di morte del sanitario per evento diverso da quello indicato alla lettera b).

Testo vigente dal 27 novembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1962-10-24;1593~art2 · fonte del testo

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