L'articolo 129 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 129 - Diritti dei coniugi in buona fede. - Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo' disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art20 · fonte del testo

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