Art. 20 — Interventi nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero

Ai fini di una piu' ampia promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma tramite gli Istituti, e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal 1995. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attivita':

  • a)concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;
  • b)concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle universita' e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
  • c)concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale in materia, nonche' per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra universita' italiane e straniere. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva potra' essere destinata anche alle opere di manutenzione e adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di cultura. Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2.

Testo vigente dal 29 dicembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-12-22;401~art20 · fonte del testo

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