Art. 1 — Denominazioni
Nella presente legge per il Ministro, Ministero, Direzione generale e Istituti si intendono rispettivamente il Ministro ed il Ministero degli affari esteri, la Direzione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri e gli Istituti italiani di cultura all'estero.
Testo vigente dal 29 dicembre 1990
