Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e' sostituito dal seguente: "E' altresi' fatto divieto di detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, oli minerali denaturati destinati a provvista di bordo dei natanti da pesca ovvero ad usi per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine".

Testo vigente dal 25 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-21;263~art2 · fonte del testo

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