Il quarto comma dell'articolo 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e' sostituito dal seguente: "L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che e' stata riconosciuta la sua identita' personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne".

Testo vigente dal 24 aprile 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-23;136~art6 · fonte del testo

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