Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1977 per provvedere nelle zone dei Friuli-Venezia Giulia colpite dai terremoto dei 1976:

  • a)quanto a lire 25.000 milioni, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1977, e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979, alla ricostruzione, riparazione e riattamento, a cura dell'Amministrazione militare, di immobili, impianti ed altre infrastrutture militari;
  • b)quanto a lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1977 alla ricostituzione ed al ripristino di mezzi e scorte impiegati nell'opera di soccorso dell'Amministrazione militare. Con la legge di approvazione del bilancio degli anni 1978 e successivi potranno essere autorizzate ulteriori spese per detta ricostituzione e ripristino, per un complessivo volume non superiore a lire 8.000 milioni.

Testo vigente dal 22 agosto 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;546~art13 · fonte del testo

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