[1]Gli organici del personale per il comune di Villa San Giovanni saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto di Reggio Calabria, salva l'approvazione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 22 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

[2]A coprire i posti di organico sara', per quanto possibile, assunto per chiamata personale del comune di Reggio Calabria. In caso di contestazioni, sara' provveduto con decreto del prefetto.

Testo vigente dal 11 gennaio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1932-12-29;1711~art2 · fonte del testo

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