Art. 16 — Norme transitorie

I ricorsi previsti dall'art. 1, primo comma, gia' esperibili in piu' gradi, continuano ad essere ammessi secondo le norme anteriori, qualora siano stati proposti o il relativo termine di proposizione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I termini per la proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e II, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a decorrere fino alla scadenza originariamente prevista, se superiori ai trenta giorni sono prorogati fino ai trenta giorni se inferiori. La norma dell'art. 12, primo comma, si applica ai ricorsi straordinari trasmessi al Consiglio di Stato e sui quali l'Adunanza generale non abbia ancora espresso il parere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 17 gennaio 1972

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1199~art16 · fonte del testo

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