All'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori donatori di sangue concorre lo Stato con un contributo annuo di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il contributo statale di cui sopra viene ripartito annualmente tra gli enti di assicurazione di malattia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in proporzione ai rimborsi effettuati dagli enti medesimi ai datori di lavoro.

Testo vigente dal 29 luglio 1967

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-13;584~art3 · fonte del testo

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