Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali
Legge 22 giugno 1954, n. 523
- Aggiornato al
- 28 dicembre 1962
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente…
- Art. 2La valutazione dei servizi ricongiungibili di cui al precedente art. 1 si effettua con…
- Art. 3Il diritto al trattamento di quiescenza dirette o indiretto, la forma di esso - pensione…
- Art. 4Nei casi in cui la misura della pensione o della indennita' una volta tanto sia da…
- Art. 5L'importo del trattamento di quiescienza calcolato ai sensi dei precedenti articoli si…
- Art. 6Il trattamento di quiescenza spettante e' corrisposto integralmente dall'Amministrazione…
- Art. 7Il trattamento di quiescenza stabilito con le norme contenute nei precedenti articoli…
- Art. 8Il trattamento di quiescenza diretto o indiretto spettante in applicazione della presente…
- Art. 9Per il personale cessato, o che cessi dal servizio presso un'Amministrazione dello Stato…
- Art. 10Con la domanda di cui all'articolo precedente cessa il godimento della pensione gia'…
- Art. 11Nulla e' innovato nei oasi di passaggio dal servizio dello Stato a quello di altro Ente…
- Art. 12Ai fini dell'indennita' di buonuscita corrisposti dall'Opera di previdenza per i…
- Art. 13Nei casi di ricongiunzione previsti dal precedente art. 12, il diritto all'indennita' di…
- Art. 14Per stabilire la misura dell'indennita' di buonauscita e dell'indennita' premio di…
- Art. 15Nei casi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, l'Opera di previdenza e l'Istituto…
- Art. 16La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua…
