L'articolo 21 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione medesima. In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso".

Testo vigente dal 3 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-21;613~art65 · fonte del testo

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