Art. 9 — Trasformazione della tassa di ancoraggio già pagato

Non e' ammessa la trasformazione della tassa di ancoraggio, valevole per 30 giorni, nella corrispondente tassa annuale, ne' la trasformazione della, stessa tassa, relativa alla, navigazione tra i porti dello stato, in quella per l'estero. E' ammessa invece la trasformazioni della tassa annuale per lo Stato in quella annuale per l'estero verso il pagamento della differenza tra, le due tasse. I divieti di cui al primo comma, non si applicano quando le navi non abbiano ancora lasciato il porto nel quale hanno pagato la tassa. Ove si faccia luogo alla trasformazione della tassa, la differenza dovuta sara' liquidata con effetto e validita' dalla data di decorrenza della tassa precedentemente pagata.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art9 · fonte del testo

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