L'articolo 17 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e' modificato nel senso che per gli insegnamenti di arte applicata, per i quali non sono previsti titoli di studio, tutte le competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo, ivi compresa quella relativa al contenzioso, sono devolute al provveditore agli studi. L'accertamento e la valutazione dei titoli professionali sono affidati dal provveditore agli studi competente ad una commissione presieduta da un preside di istituto d'arte estratto a sorte e composta da due insegnanti, di cui uno titolare di cattedra artistico-professionale, relativa al corrispondente posto di insegnamento di arte applicata.

Testo vigente dal 22 maggio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari