Il personale femminile di vigilanza e custodia degli istituti di prevenzione e di pena e' inquadrato nei livelli di cui all'articolo 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, appresso indicati:

  • a)quarto livello: lire 2.790.000 - vigilatrice penitenziaria;
  • b)quinto livello: lire 3.150.000 - vigilatrice superiore o vice sopraintendente;
  • c)sesto livello: lire 3.600.000 - vigilatrice capo o sopraintendente. Ai soli fini del trattamento retributivo, al personale suddetto si applicano le norme previste dal titolo VI, capo I, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Testo vigente dal 6 maggio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-26;215~art4 · fonte del testo

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