L'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' sostituito dal seguente: "La promozione al grado di colonnello e' conferita a scelta fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianita' di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione presieduta dal Ministro per la grazia e giustizia o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro per la difesa, e dai direttori degli uffici 1ª e 2ª della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Le promozioni al grado di tenente colonnello sono conferite per anzianita' e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano un'anzianita' di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo. Le promozioni al grado di maggiore sono conferite a scelta tra gli ufficiali del grado inferiore, che abbiano una anzianita' di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo. Le promozioni al grado di capitano sono conferite per anzianita' e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano una anzianita' di almeno cinque anni nei gradi di ufficiale subalterno ed abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo. Le promozioni al grado di tenente sono conferite ai sottotenenti per anzianita' e merito con decorrenza dal compimento di due anni di permanenza nel grado. L'ufficiale, non designato per la promozione, non puo' essere ripreso in esame dalla commissione se non e' trascorso un anno dalla precedente mancata designazione. Tale norma si applica anche per la promozione da sottotenente a tenente. Le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello sono conferite su designazione di una commissione presieduta dal Ministro per la grazia e giustizia, o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, dal direttore dell'ufficio 20 della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena e dall'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia piu' elevato in grado o, a parita' di grado, dal piu' anziano. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena avente qualifica non superiore a quella di direttore o da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a quello di maggiore".

Testo vigente dal 18 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-04;607~art3 · fonte del testo

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