Il presidente della giunta regionale provvede mediante apposito ufficio per le contabilita' erariali speciali ed in conformita' alle vigenti norme - alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilita' stesse dal Ministero dell'interno e da altri Ministeri. Il presidente della giunta regionale puo' delegare all'assessore regionale alle finanze la firma degli atti relativi alle contabilita' erariali speciali di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 2 dicembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-11-26;690~art14 · fonte del testo

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