All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1973, valutato in lire 110.500 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 7.500 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende medesime provvederanno come segue: Amministrazione postale: quanto a lire 107.000 milioni con sovvenzione del Tesoro, e quanto a lire 3.500 milioni con riduzione, rispettivamente, per lire 100 milioni, lire 1.000 milioni, lire 2.000 milioni e lire 400 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 346, n. 501, n. 502 e n. 503 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno predetto; Azienda telefoni: quanto a lire 7.000 milioni con sovvenzione del Tesoro, e quanto a lire 500 milioni con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 531 del proprio stato di previsione della spesa per il medesimo anno. Alla copertura dell'onere di complessive lire 114.000 milioni, a carico del bilancio dello Stato per le sovvenzioni di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzioni, rispettivamente, per lire 31.200 milioni e lire 82.800 milioni, dei fondi speciali di cui ai capitoli numero 3523 e n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1973. All'onere netto per l'anno 1974, valutato in lire 151.000 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 9.000 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sara' provveduto: quanto a lire 91.000 milioni per l'Amministrazione postale ed a lire 9.000 milioni per l'Azienda telefoni con sovvenzioni del Tesoro, a fronte delle quali sara' corrispondentemente ridotto il fondo iscritto al capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 60.000 milioni con nuove risorse di bilancio dell'Amministrazione postale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 novembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-16;728~art9 · fonte del testo

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