Art. 22
La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera, con effetto dal 1 luglio 1973, anche sull'indennita' pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa per quota percentuale dello stipendio.
Testo vigente dal 16 marzo 1974
