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Miscellanea
Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni
Legge 31 luglio 1954, n. 570
- Aggiornato al
- 20 dicembre 1961
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1Gli esportatori dei prodotti industriali elencati nella tabella, allegato A, al decreto…
- Art. 2I prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata e quelli…
- Art. 3Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e osservati i criteri…
- Art. 4Per l'accertamento e la corresponsione dell'imposta di conguaglio, nonche' per le…
- Art. 5Per i prodotti fabbricati con materiali temporaneamente importati, dall'ammontare…
- Art. 6Con provvedimento del Ministro per le finanze, indipendentemente dalle altre sanzioni…
- Art. 7Sono abrogati il penultimo comma dell'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e…
- Art. 8Sulle controversie relative alla classificazione delle merci ai fini della restituzione…
- Art. 9Ai fini della restituzione dell'imposta generale silla entrata di cui all'art. 1 della…
- Art. 10Il Governo e' autorizzato ad introdurre le opportune variazioni negli stati di previsione…
- Art. 11La presente legge ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto…
