Il personale di ruolo o in pianta stabile temporaneamente collocato presso gli enti similari in base al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, e quello che sara' collocato per effetto della presente legge, si intende sistemato in ruolo presso gli enti cui e' stato assegnato, salvo il disposto di cui al successivo art. 4, ultimo comma. Tale sistemazione ha luogo anche in soprannumero ed indipendentemente dal numero dei posti previsti negli organici dagli enti medesimi, ed ha decorrenza dalla data del reimpiego. Il personale non di ruolo o in pianta stabile, che ha fruito del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, o che fruira' della presente legge, si intende confermato o collocato presso gli enti similari, anche in soprannumero rispetto alle effettive esigenze degli enti stessi. I provvedimenti relativi alla risoluzione dei rapporti di impiego del personale di cui al comma precedente, sono subordinati al nulla osta del Ministero che esercita la tutela o la vigilanza sull'ente presso il quale l'esule e' stato reimpiegato, tranne il caso in cui essi siano adottati per motivi disciplinari o per raggiungimento dei limiti di eta' e di servizio. Prima di procedere comunque ad assunzioni di nuovi impiegati delle stesse categorie gli enti assegnatari dovranno assorbire il personale ad essi assegnato, tenuto conto di quanto disposto per il personale di ruolo o in pianta stabile al primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 3 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-12;44~art2 · fonte del testo

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