[1]Per reintegri concessi si intendono, salvo il disposto dell'art. 7, secondo comma, quelli stabiliti con formali provvedimenti o per i quali si riscontri una delle seguenti condizioni: risultino impartite all'ente incaricato della erogazione disposizioni circa il pagamento, sia gia' intervenuto accordo tra le Amministrazioni interessate circa l'oggetto e le modalita' dell'intervento, con particolare riguardo alla misura della integrazione statale.

[2]Bestiame bovino e bufalino

Testo vigente dal 5 luglio 1956

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-06-28;594~art3 · fonte del testo

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