In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione della presente legge sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscosse le somme, provvedono immediatamente a ripartirle tra le aziende di credito interessate, in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-06-28;597~art8 · fonte del testo

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