Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate conformi ai propri estratti conto, dalle aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in piu' dell'ammontare del loro credito, con i relativi interessi dalla data della avvenuta riscossione. Identico impegno assumono verso lo Stato la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali.

Testo vigente dal 5 luglio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-06-28;598~art4 · fonte del testo

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