I periodi di lavoro o di attivita' politico-sindacale, antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prestati alle dipendenze dei partiti politici rappresentati in Parlamento, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e di assistenza sociale e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere regolarizzati nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti e nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e nell'assicurazione contro la tubercolosi, secondo le norme stabilite dalla presente legge. A detta regolarizzazione si procede, sempreche' trattisi di attivita' lavorativa retribuita e prestata con carattere di continuita' e prevalenza, e i periodi interessati non risultino gia' coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusione ed esonero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza in virtu' della stessa o di altra contemporanea attivita' lavorativa. Il versamento dei contributi a regolarizzazione dei periodi arretrati secondo le norme della presente legge e' possibile, a seconda dei casi, a partire dalla data dell'8 settembre 1943, o, se successiva, dalla data di liberazione delle singole province, o dalla data della ricostituzione nelle stesse dei partiti politici suddetti, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o dalla data dei decreti ministeriali di riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 8 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-11;252~art1 · fonte del testo

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