Art. 472 — Svolgimento dell'inchiesta formale
Le persone chiamate a deporre sono esaminate separatamente, salva in ogni caso la facolta' del presidente di procedere a confronti. Le deposizioni sono assunte senza giuramento; tuttavia il presidente avverte gli interrogati di dire la verita'. Del parere degli esperti aggregati alle commissioni deve farsi espressa menzione nella relazione d'inchiesta.
Testo vigente dal 21 aprile 1952
