Art. 452 — Cessazione del ricupero operaio da privati per assunzione delle operazioni da parte dei proprietari

Il ricuperatore che nel corso delle operazioni di ricupero cessa dalle operazioni stesse, essendo state queste assunte direttamente dai proprietari, deve darne entro dieci giorni comunicazione al capo del compartimento dal quale ha ricevuto autorizzazione all'esecuzione del ricupero, indicando altresi' se ai proprietari e' stata fatta consegna delle cose ricuperate. Analogamente al capo del compartimento dev'essere dal ricuperatore data comunicazione della consegna alle cose ricuperate al proprietario, a norma del secondo comma dell'articolo 502 del codice, entro dieci giorni dalla, consegna medesima.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art452 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari